Non è responsabile il medico che opera d’urgenza senza il consenso informato. Prevale la scelta di ridurre al minimo il rischio della vita rispetto alla probabilità della negazione del consenso.
Questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione Civile, sezione III civile, con la sentenza 8 novembre 2019, n. 28814
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