lunedì 2 dicembre 2019

Leasing traslativo: quale disciplina in caso di risoluzione?

L'art.1526 sulla vendita con riserva di proprietà si applica solo alla risoluzione per inadempimento, non a quella consensuale (Cassazione, sentenza n. 27999/2019)

La norma che prevede il ripristino delle originarie posizioni dei contraenti in caso di risoluzione del contratto non trova applicazione nell’ipotesi di scioglimento consensuale. 
Al contratto di leasing traslativo si applica, in via analogica, la disciplina della vendita con riserva di proprietà.
Trova quindi applicazione anche l’art. 1526 c.c. ma solo in caso di risoluzione per inadempimento dovuta a colpa dell’utilizzatore.
Se invece il contratto di leasing si scioglie per mutuo consenso manca il presupposto essenziale di applicazione della norma (l’inadempimento per colpa di una delle parti), dovendosi ritenere che queste ultime abbiano ritenuto confacente ai propri interessi non dare ulteriore esecuzione al rapporto obbligatorio.
Il rapporto pregresso viene quindi ad estinguersi consensualmente con efficacia "ex nunc", non operando, in assenza di una diversa esplicita volontà delle parti, la disciplina legale degli artt. 1458 e 1526 c.c.
Questo il principio statuito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27999 del 31 ottobre 2019