venerdì 29 novembre 2019

Ricorso al prefetto per la contestazione di una multa

Ricevuta la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, l’interessato, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione, può proporre ricorso al Prefetto.

    

Nozione e normativa di riferimento

Il ricorso al Prefetto, disciplinato dagli artt. 203 e 204 C.d.S., costituisce un’ipotesi di ricorso gerarchico (c.d. improprio) avverso il verbale, mediante il quale si attiva una forma di tutela in sede amministrativa.
Può presentare ricorso esclusivamente il soggetto destinatario dell’obbligo al pagamento della sanzione, sia in qualità di autore della violazione, sia in qualità di obbligato in solido, che abbia interesse all’annullamento del verbale.

Termini e competenza

Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di contestazione o notifica della violazione. Organo competente è il Prefetto del luogo della commessa violazione.
Il diritto a ricorrere si estingue per acquiescenza del trasgressore. Questi, infatti, può dimostrare di accettare il provvedimento della P.A. con un comportamento positivo: mediante il pagamento in misura ridotta - la qual cosa comporta l’estinzione del procedimento amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso - o inerte: il decorso del termine per proporre ricorso, che comporta il consolidarsi del verbale in titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

Contenuto del ricorso

Il ricorso deve essere redatto per iscritto su carta libera e contenere:
  • l’intestazione, con indicazione della competente autorità prefettizia cui è diretto;
  • l’epigrafe, con indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio del ricorrente;
  • gli estremi del verbale impugnato, con la data della sua contestazione o notificazione;
  • i motivi per i quali si propone il ricorso e cioè i vizi di legittimità o di merito su cui si fonda;
  • le conclusioni;
  • la sottoscrizione del ricorrente.
Al ricorso possono essere allegati documenti probatori (ricevute di pagamento, copia di autorizzazioni, testimonianze scritte, ecc.). Il ricorrente ha anche facoltà di fare istanza di audizione personale.

Modalità di presentazione

Il ricorso può essere presentato:
  • personalmente mediante deposito all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta;
  • a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la cui data di presentazione è quella di spedizione (art. 388 Reg.), indirizzata all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, oppure direttamente al Prefetto. In tale ultimo caso, l’Autorità Amministrativa dovrà trasmettere il carteggio, entro 30 giorni dalla ricezione, all’organo accertatore per la necessaria istruttoria;
  • a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dall'art. 48 D.Lgs. 82/2005, sottoscritta con firma digitale autenticata dalla persona legittimata o, in alternativa, recante in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato (cfr. Ministero dell’Interno, circolare n. 17166, dell’11/11/2014).
Non occorre il patrocinio di un avvocato.