Il massimale rappresenta un elemento limitativo dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore, pertanto, grava su di lui l'onere di provarne l'esistenza e la misura.
Nell’assicurazione sulla responsabilità civile, l'assicuratore, che intenda far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l'onere di allegare prima, e provare poi, l'esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26813
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