giovedì 21 novembre 2019

Telegramma: prova certa della spedizione fa presumere la ricezione

Ma si tratta pur sempre di presunzione relativa, suscettibile di prova contraria (Cassazione, ordinanza n. 27256/2019)

La produzione in giudizio di un telegramma, anche se non corredato dall’avviso di ricevimento, costituisce prova certa dell’avvenuta spedizione (attestata dall’ufficio postale tramite l’emissione della relativa ricevuta) da cui discende la presunzione che l’atto sia giunto al destinatario e che questi ne abbia avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c.
Lo ha ribadito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27256 (testo in calce), precisando tuttavia che si tratta di presunzione relativa, superabile mediante prova contraria.