Nell’ipotesi in cui un avvocato non svolga la professione con continuità e soltanto per un anno oltrepassi il reddito minimo, non scatta l’iscrizione d’ufficio alla Cassa Forense.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28449 depositata il 5 novembre 2019
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